circ. n.152/2022_2023

Scelta delle famiglie di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica – scelta delle attività alternative

Scelta delle famiglie di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica – scelta delle attività alternative

L’imminenza delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico e il verificarsi nel corso degli ultimi anni di presentazioni di richieste di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento in oggetto in tempi non adeguati mi spinge a riprendere l’argomento cercando di chiarirne i punti principali.

Cosa prevede la normativa

1. Scelta di avvalersi o non avvalersi

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni (di norma nel mese di gennaio), esclusivamente su iniziativa degli interessati.

2. Scelta della tipologia di attività alternativa

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale tra il 31 maggio e il 30 giugno successivi all’iscrizione o alla variazione di scelta con le medesime credenziali di accesso.

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

  • attività didattiche e formative; (lezioni in gruppo con un docente – le attività da svolgersi sono deliberate dal Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico*)
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; (alunno/i trasferito/i temporaneamente in altra classe oppure gruppo di alunni affidato ad altro insegnante per attività di studio)
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Rispetto delle tempistiche della scelta

Il rispetto delle tempistiche sopra indicate è fondamentale per permettere l’organizzazione didattica (individuazione del personale) e amministrativa (stipula di eventuali contratti) delle attività. Autorizzare variazioni di scelta al di fuori dei tempi previsti può essere causa di danno erariale imputabile al dirigente scolastico.

Giurisprudenza

Sono noti casi in cui, a seguito di determinazione del Giudice, sono stati autorizzate variazioni di scelta al di fuori dei termini di legge. Ricordo che dette sentenze costituiscono, appunto, giurisprudenza, riferita al singolo caso e non superano la norma di legge che rimane attualmente in vigore.

Conclusioni

In considerazione di quanto esposto, confermo che le scelte e le variazioni delle stesse potranno essere compiute (e di conseguenza autorizzate) solo se effettuate nei termini di legge.
Invito le famiglie a valutare consapevolmente le libere scelte evitando, per quanto possibile, estemporaneità legate a desideri dell’alunno o all’ipotetico gradimento del docente.

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