Descrizione
ALLE RSU
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
Con l’integrazione delle FAQ MIM (dalla n° 16 alla n° 19), sono state accolte tutte le osservazioni che la UIL Scuola Rua ha avanzato all’Amministrazione a seguito dell’emanazione del decreto.
Nello specifico si è chiarito quanto segue:
A: Il servizio prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (ex LSU ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) non è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura.
B: Il personale neo immesso in ruolo nell’anno scolastico in corso (2024/2025) è ammesso a partecipare alla procedura per l’assegnazione delle posizioni economiche e l’anno in corso rileva esclusivamente ai fini dell’immissione in ruolo, ma non anche ai fini del computo dell’anzianità di servizio;
C: il personale inquadrato nell’area degli assistenti può presentare domanda o per la prima o per la seconda posizione economica, ma non per entrambe.
D: personale inquadrato nell’area degli assistenti può presentare, a sua scelta, domanda per il conseguimento della prima o della seconda posizione economica. Laddove optasse direttamente per richiedere la seconda posizione economica, l’interessato dovrà partecipare esclusivamente al corso di formazione della seconda posizione economica.