Descrizione
AI SEGRETARI REGIONALI/TERRITORIALI
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
LORO SEDI
Carissimi è con grande soddisfazione che vi comunichiamo che la UIL Scuola Rua ha diritto a partecipare alle riunioni di confronto e informativa. Lo ha deciso il Tribunale di Roma nel provvedimento giudiziario emesso oggi. Una prima risposta all’insieme delle nostre azioni per il ripristino di un diritto. Un risultato che ci spinge a impegnarci per il pieno riconoscimento delle prerogative connesse anche alla contrattazione integrativa che in questa prima fase non sono state riconosciute ma che siamo certi troveranno risposte positive in sede giudiziaria.
In allegato trovate l’ordinanza.
Grazie e buon lavoro
Giuseppe D’Aprile
INFORMATIVA E CONFRONTO / VIA LIBERA ALLA PRESENZA AI TAVOLI
La UIL Scuola Rua ha diritto a partecipare alle riunioni di confronto e informativa
È quanto deciso dal Tribunale di Roma nel provvedimento giudiziario emesso oggi.
Esprime grande soddisfazione il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, nel commentare il provvedimento giudiziario del Tribunale di Roma che «dichiara il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto».
La prima connotata come «strumento di lavoro», il secondo definito come «esercizio dell’attività sindacale» che il giudice non solo riconosce ma legittima «per partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare».
La decisione del Tribunale di Roma giunge in risposta alle iniziative giudiziali intraprese dalla Uil Scuola Rua in quanto esclusa dall’informazione di cui all’art.5 del Ccnl 2019\2021 per effetto del quale tale diritto era riservato ai titolari della contrattazione integrativa individuati, ai sensi dell’art. 30, nei soggetti firmatari del Ccnl. La stessa disposizione è stata reiterata all’art.6 in tema di confronto. Situazione normativamente inedita che ha comportato, a volte, l’instaurarsi di un sistema di relazioni sindacali inadeguato, scorretto, ora giudicato illegittimo.
In base alla decisione del giudice di Roma:
«Non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento dei diritti di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del Ccnl (…)».
«Non può ritenersi legittimo escludere dai diritti in parola i soggetti sindacali non firmatari del Ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio dell’attività sindacale (…)»
«All’esito della cognizione sommaria deve, perciò, dichiararsi il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto(…)»
Il ricorso – sottolineano gli Avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti – rappresenta una prima risposta all’insieme delle nostre azioni per il ripristino di un diritto. Un risultato che ci spinge a impegnarci per il pieno riconoscimento delle prerogative connesse anche alla contrattazione integrativa che in questa prima fase non sono state riconosciute ma che siamo certi troveranno risposte positive in sede giudiziaria stante i precedenti oramai codificati anche dall’Aran.
Il link della notizia sul nostro sito https://uilscuola.it/la-uil-